Accesso alle ‘ZTL’: possibile imporre l’obblio di comunicare la targa del veicolo elettrico

Fondamentale la possibilità, con riferimento ai centri storici, di prevedere limitazioni alla circolazione, anche estese ai veicoli elettrici, che possono risultare ulteriormente più stringenti della previsione generale destinata alle ‘zone a traffico limitato’ prevista dal ‘Codice della strada

Accesso alle ‘ZTL’: possibile imporre l’obblio di comunicare la targa del veicolo elettrico

In materia di accesso alle cosiddette ‘zone a traffico limitato’, via libera dei giudici (ordinanza numero 8329 del 3 aprile 2026 della Cassazione) alla previsione con cui il Comune impone l’obbligo di comunicare preventivamente la targa del veicolo elettrico per non può, dunque, ritenersi illegittima. Ciò anche alla luce della possibilità, con riferimento ai centri storici, di prevedere limitazioni alla circolazione, anche estese ai veicoli elettrici, che possono risultare ulteriormente più stringenti della previsione generale destinata alle ‘zone a traffico limitato’ prevista dal ‘Codice della strada.
Esclusa, ovviamente, in linea generale, la possibilità di interdire ai veicoli elettrici il traffico nelle ‘zone a traffico limitato’.
Questa la chiusura del contenzioso sorto a seguito di alcuni verbali di accertamento emessi nel 2022 da ‘Roma Capitale’ nei confronti di una donna in relazione ad una serie di accessi in ‘ZTL’ da lei effettuati in assenza di ‘permesso’.
Chiara la tesi proposta dalla donna: il veicolo con cui sono avvenute le condotte sanzionate è a trazione integralmente elettrica e, malgrado il Comune abbia previsto la necessità di una preventiva comunicazione della targa, ciò non può limitare l’accesso del veicolo, in quanto il ‘Codice della strada’ dispone che, nella delimitazione delle ‘zone a traffico limitato’, debba essere consentito, in ogni caso, l’accesso libero ai veicoli dotati di propulsione elettrica o ibrida.
A dare ragione al Comune di Roma hanno provveduto i giudici del Tribunale, valutando la delibera comunale come rispettosa della disposizione di legge, prevedendo essa che i veicoli ad alimentazione elettrica rientrino tra quelli che possono accedere alla ‘ZTL’, indipendentemente dalla sussistenza di altre condizioni, quali ad esempio la residenza, e limitandosi a porre a carico dei privati l’onere di comunicare la targa del veicolo e la tipologia dell’alimentazione al fine di consentire al Comune di armonizzare l’esercizio di tale diritto con le modalità organizzative adottate al fine di garantire le caratteristiche urbanistiche di Roma e la salute dei cittadini.
Su questa linea di pensiero, infine, anche i magistrati di Cassazione, i quali inchiodano quindi la donna alle proprie responsabilità.
Chiaro il quadro normativo che consente nelle ‘ZTL’ l’accesso libero ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, ma, allo stesso tempo, prevede che, al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il Comune, d’intesa con la Regione, può adottare deliberazioni volte a regolare l’accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente.
Ai Comuni è attribuito il potere di individuare, per il tramite della giunta comunale, le zone in cui è consentita o vietata la circolazione dei veicoli, e, con riferimento ai veicoli elettrici, la disciplina nasce onde agevolare la circolazione dei veicoli a minore impatto inquinante, ma ciò non significa, precisano i giudici, che il loro ingresso sia sottratto a qualunque controllo o contingentamento.
Legittimo, quindi, prevedere, con riferimento ai centri storici, la possibilità di limitazioni alla circolazione, anche estese ai veicoli elettrici, anche perché la finalità di regolazione della circolazione può consistere in misure parzialmente o totalmente interdittive in determinati contesti da tutelare caratterizzati da elevato volume di traffico di veicoli e di persone, analogamente a quanto avvenuto in altri ambiti, con particolare riferimento al commercio, riguardo ad alcune categorie di esercizi nell’ambito del territorio ‘Unesco’.
Pertanto, la previsione dell’obbligo di comunicare preventivamente la targa del veicolo elettrico non può ritenersi illegittima.

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