Dichiarazioni non veritiere della madre in merito al figlio imputato: legittima la condanna per falsa testimonianza
Decisivo il fatto che alla donna sia stata comunicata la possibilità di non rendere testimonianza
Per i magistrati di Cassazione, la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite ‘Messenger’, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti
I comportamenti tenuti dalla donna sono comunque secondari, secondo i giudici, rispetto alla relazione adulterina del marito