Il minore ha diritto di vivere nella famiglia di origine
A meno di eventi incompatibili con il suo interesse ad uno sviluppo equilibrato
I magistrati precisano che l’affidamento cosiddetto superesclusivo, che impedisce al genitore non affidatario la partecipazione anche alle decisioni di maggiore interesse del minore, costituendo una determinazione fortemente limitativa dell’esercizio della responsabilità genitoriale, richiede per conseguenza, ai fini dell’accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore di ogni decisione riguardante il minore, un quid pluris, costituito dalla prova di condotte gravemente pregiudizievoli ascrivibili al genitore non affidatario
Fondamentale, però, che vengano accertate ripercussioni sulla capacità genitoriale e sulla condizione del figlio