Noleggio con conducente: il Comune può richiedere preventiva comunicazione di requisiti e dati del servizio
Possibili l’utilizzo delle corsie preferenziali e l’accesso alle aree a traffico limitato, però rispettando i regolamenti comunali

La facoltà, riconosciuta ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente, di utilizzare le corsie preferenziali e le facilitazioni alla circolazione previste per i taxi deve essere esercitata nel rispetto dei regolamenti comunali. Legittima, quindi, l'ordinanza sindacale che subordini l'accesso alle aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni ‘NCC’ rilasciate da altri Comuni, alla preventiva comunicazione dei requisiti e dei dati del servizio. La mancata osservanza di tale prescrizione integra la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate, non potendosi invocare l'esimente della buonafede per le violazioni successive alla prima. Questi i principi applicati dai giudici (ordinanza numero 29654 del 18 novembre 2024 della Cassazione), i quali hanno di conseguenza respinto le obiezioni sollevate da una società, che esercita attività di noleggio con conducente mediante autovettura titolare di autorizzazione rilasciata da un Comune della provincia milanese, a fronte di ben sessantasei verbali di contestazione, notificati dalla Polizia locale del Comune di Milano tra il settembre e ottobre 2019, per avere circolato con un proprio autoveicolo nella corsia riservata ai mezzi pubblici o nella zona a traffico limitato. Per i giudici la condizione imposta dal singolo Comune, ossia una preventiva comunicazione contenente l’osservanza e la titolarità dei requisiti e i dati relativi al servizio, rappresenta una limitazione che non si risolve in un sostanziale divieto di accesso e che rientra nella discrezionalità dell’amministrazione municipale, con l’effetto che la mancata osservanza di tale prescrizione dà luogo a violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate, alla luce di quanto previsto dal Codice della Strada. Per quanto concerne poi il numero dei verbali, i giudici sono netti: non è sostenibile che, in caso di pluralità di accessi vietati nelle zone a traffico limitato, il trasgressore debba soggiacere soltanto alla sanzione prevista per la prima violazione, e quindi non si può presumere che il conducente abbia agito senza colpa nella commissione delle successive infrazioni, giacché meramente ripetitive della inosservanza della medesima norma, non rilevando l’eventuale affidamento incolpevole fondato sul comune errore recidivante della impunibilità di quella determinata condotta.