Onere della prova in caso di disservizi per la migrazione della linea telefonica
Quando una compagnia telefonica non riesce a portare a termine la procedura di migrazione, ha l'obbligo di informare prontamente il cliente per fornirgli informazioni o rispondere alle sue richieste.

Il caso in questione riguarda una controversia relativa al trasferimento delle linee telefoniche di un'agenzia di viaggio da un operatore di telecomunicazioni a un altro. L'agenzia di viaggio ha intrapreso un'azione legale chiedendo il risarcimento per i danni subiti a causa di ritardi nella migrazione delle linee.
Inizialmente, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta dell'agenzia, sostenendo che l'operatore non poteva eseguire tempestivamente l'operazione a causa di codici errati, e che l'agenzia stessa non aveva fornito la prova dell'inoltro dei corretti codici di migrazione. La Corte d'Appello successivamente ha confermato questa decisione, respingendo l'appello dell'agenzia di viaggio.
L'agenzia di viaggio ha contestato la sentenza di appello sostenendo che l'operatore era responsabile per il ritardo della migrazione, nonostante la corte avesse escluso la sua responsabilità. Secondo il codice civile, il debitore deve dimostrare di aver adempiuto correttamente all'obbligazione, qualora il creditore agisca per richiedere l'adempimento. Pertanto, spetta al debitore dimostrare l'adempimento corretto, anche riguardo agli obblighi accessori.
La Suprema Corte ha sottolineato che il dovere di agire in buona fede e con correttezza dipende dal contesto specifico del contratto e delle parti coinvolte: il debitore è ritenuto responsabile fino a quando non dimostra che la sua impossibilità di adempiere non è imputabile a lui. Nel caso specifico dell'agenzia di viaggio, la legge stabilisce che i contratti con operatori telefonici devono consentire ai clienti di cambiare operatore senza ostacoli ingiustificati.
In questo caso, l'operatore non aveva fornito risposte adeguate nonostante i reclami del cliente: di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso presentato dall'agenzia di viaggio (Cas. n. 29849 del 20 novembre 2024).