Scappellotti e sculacciate ai bambini dell’asilo: legittima la condanna della maestra

Ribadito il principio secondo cui l’uso abituale di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minorenne, anche se sorretto da animus corrigendi, configura il reato di maltrattamenti e non l’abuso di mezzi di correzione

Scappellotti e sculacciate ai bambini dell’asilo: legittima la condanna della maestra

L’uso abituale di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minorenne affidato, configura, anche se sorretto da animus corrigendi, il reato di maltrattamenti e non l’abuso di mezzi di correzione.
Questo il principio ribadito dai giudici (sentenza numero 17726 del 18 maggio 2026 della Cassazione), i quali hanno condannato in via definitiva due maestre, colpevoli di
scappellotti e sculacciate sui bambini dell’asilo affidati a loro.
Scenario della triste vicenda è una scuola dell’infanzia in Calabria. A finire sotto accusa sono due maestre, messe nei guai dai racconti fatti dai piccolissimi alunni ai rispettivi genitori e inchiodate poi dai filmati ‘rubati’ dalle telecamere installate di nascosto nella struttura dalle forze dell’ordine.
In primo grado, però, le due maestre se la cavano con una semplice condanna per abuso dei mezzi di correzione. In secondo grado, invece, la loro situazione si aggrava: il giudice d’Appello ritiene corretto parlare di veri e propri maltrattamenti in classe. Ciò a fronte, soprattutto, dei gesti violenti compiuti dalle due maestre ai danni dei piccoli alunni e registrati dalle telecamere nascoste delle forze dell’ordine.
Col ricorso in Cassazione, però, il legale che difende le due donne sostiene si possa parlare di mere percosse, a fronte degli episodi accertati, poiché, a suo dire, non è emerso se dalle episodiche percosse derivò un effettivo disagio psicologico per i bambini singolarmente considerati. Anzi, secondo il legale, sono mancate la abitualità della condotta e la produzione di uno stato di sofferenza psicologica tale da andare oltre il singolo episodio.
Tirando le somme, secondo il legale, in Appello episodici sporadici e contestualizzati (accaduti nel limitato arco temporale di dieci giorni lavorativi) sono stati trasformati in un sistema di violenza, mentre si trattò, a suo dire, soltanto della difficoltà di gestire una classe composta da venticinque bambini.
Per i magistrati di Cassazione, però, le obiezioni difensive non sono affatto convincenti. Consequenziale, quindi, la condanna definitiva delle due maestre.
Sufficienti le riprese video effettuate di nascosto all’interno dell’aula e le dichiarazioni fatte dai genitori dei bambini. In particolare, dopo avere esaminato i genitori dei bambini, è stata rigettata legittimamente, secondo i magistrati di Cassazione, la richiesta della difesa di sentire anche i bambini. Ciò perché si è deciso sul presupposto che le testimonianze indirette non hanno costituito l’unico mezzo di prova, essendovi in atti anche le videoregistrazioni.
Ampliando l’orizzonte oltre la specifica vicenda, comunque, i magistrati di Cassazione ribadiscono il principio secondo cui le accuse provenienti da un bambino, acquisite attraverso deposizioni indirette, sono utilizzabili senza necessità che il minorenne sia chiamato a deporre. Da non dimenticare, comunque, che le dichiarazioni del teste de relato devono essere considerate alla stregua di una prova indiziaria o indiretta del fatto.
Ciò detto, per i magistrati di Cassazione è impossibile ridimensionare le condotte delle due maestre.
Viene osservato, in premessa, che dalle riprese video che mostrano gli schiaffi ai bambini si percepisce che non sono carezze, ma anche la non grave intensità delle forze esercitate, e che dalle dichiarazioni della pediatra di molti dei bambini che frequentavano la classe, del direttore della ‘Neuropsichiatria infantile’ della ‘Azienda sanitaria provinciale’ e degli altri psicologi ascoltati non sono emersi concreti sintomi di disagio patito dagli alunni delle due maestre, sintomi peraltro espressamente esclusi anche da alcuni dei genitori sentiti. In aggiunta, poi, viene annotato che le due maestre hanno giustificato le loro condotte adducendo la modica intensità e la finalità educativa di ogni gesto e che le loro colleghe, così come gli operatori scolastici, hanno escluso di avere assistito a scene di violenza o di minaccia.
Su queste basi, in Tribunale si è ritenuto carente quantomeno l’elemento psicologico del reato in capo alle due maestre e dubbio lo stesso evento, essendo stata la condotta materiale ingigantita sia dai bambini sia (in parte per riflesso) dai genitori, senza dimenticare, infine, che alcuni racconti sono risultati contradditori e inverosimili.
In Appello, invece, sono stati analiticamente esaminati i contenuti delle intercettazioni ambientali — non contestati — che mostrano in diverse occasioni le due maestre, agendo separatamente, o schiaffeggiare o sculacciare ripetutamente o strattonare i bambini.
Rilevanti anche i contenuti delle testimonianze indirette che, nel riferire di affermazioni di alcuni bambini, offrono conferme alle agevoli interpretazioni dei contenuti delle immagini.
A chiudere il cerchio provvedono ora i magistrati di Cassazione, i quali sanciscono che le due maestre hanno attuato condotte reiterate (seppure in un arco di tempo di pochi giorni) caratterizzate da violenza (seppure lieve) in classe nei confronti di alunni e alla presenza di altri alunni, a causa della difficoltà di gestire una classe composta da venticinque bambini. Né può tralasciarsi di considerare che alcune videoregistrazioni mostrano moti di pianto dei bambini in reazione alle condotte delle maestre e che i genitori hanno riferito di comportamenti anomali dei bambini, rappresentati anche ai sanitari che li hanno seguiti.
Da valorizzare, quindi, secondo i magistrati di Cassazione, sulla stessa lunghezza della decisione d’Appello, la reiterazione di condotte obiettivamente maltrattamenti — poiché connotate da abituale violenza fisica o psicologica e con una rilevante sproporzione rispetto alle necessità educative e di contenimento — attuate da un’insegnante di scuola dell’infanzia, anche nel caso in cui i bambini, per il loro insufficiente grado di maturità psichica, non le percepiscano come lesive della personalità e non manifestino reazioni sintomatiche di sofferenza a specifici atti subiti.
Peraltro, l’esito maltrattante può derivare anche dal clima di sopraffazione generale instaurato nell’ambito del gruppo, sicché neanche rileva, in senso contrario, il limitato numero di episodi di violenza che ciascun bambino, singolarmente considerato, può avere subito, sottolineano i magistrati di Cassazione, i quali chiosano ribadendo il principio secondo cui l’uso abituale di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minorenne, anche se sorretto da animus corrigendi, configura il reato di maltrattamenti e non l’abuso di mezzi di correzione.

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