Subentro nel contratto: possibile che il nuovo rapporto abbia medesima durata e medesimi contenuti del rapporto originario
La normativa non si riferisce alla successione nel contratto e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma consente di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, prevedendo anche l’ultrattività degli effetti del contratto ormai caducatosi a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione

In materia di contratti pubblici e di relative obbligazioni della pubblica amministrazione, è possibile, nel consentire il subentro nel contratto, non solo determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell’originario contratto ma anche disporre che il secondo aggiudicatario effettui le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento. Allo stesso modo, però, è anche possibile che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, qualora si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (sentenza numero 9 del 15 luglio 2025 dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad una procedura aperta, suddivisa in lotti, finalizzata all’individuazione del contraente con cui stipulare una convenzione per la fornitura, agli enti sanitari, del servizio di pulizia e disinfezione degli ambienti sanitari.
In sostanza, la società seconda classificata ha ottenuto l’annullamento dell’originaria aggiudicazione in favore della società prima classificata, con conseguente inefficacia del contratto, e la possibilità di subentrare nel contratto, previo riscontro, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Però, l’’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti’ ha disposto il subentro della società, ma ha ridotto l’importo contrattuale della convenzione ed ha stabilito che i singoli contratti a valle avessero una durata inferiore a sessanta mesi.
A fronte di ciò, la società subentrata nell’aggiudicazione della gara ha contestato le determinazioni della stazione appaltante, e ha visto accolte dai giudici le obiezioni sollevate.
Per magistrati è necessario tenere presente che la normativa attribuisce il potere di modulare la decorrenza della dichiarazione di inefficacia del contratto, stabilendo se essa debba operare ex tunc, ovvero ex nunc o da una determinata data, mantenendo fermi, in questi ultimi casi, gli effetti del contratto ormai caducatosi, con riferimento al periodo durante il quale esso sia già stato eseguito dall’originario aggiudicatario.
Nel consentire, poi, il subentro nel contratto, la normativa non si riferisce alla successione nel contratto e nel rapporto contrattuale, nello stato di esecuzione in cui si trova, ma consente di valutare gli interessi pubblici coinvolti e le circostanze del caso concreto, prevedendo anche l’ultrattività degli effetti del contratto (ormai caducatosi a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione) e disponendo che il secondo aggiudicatario sia sostituito a quello originario quale contraente, con la stipula di un contratto sostitutivo del precedente, che consenta l’esecuzione della prestazione indicata nell’offerta.
Perciò, oltre a determinare la decorrenza della perdita di efficacia dell’originario contratto, è possibile anche disporre che il secondo aggiudicatario effettui soltanto le prestazioni non ancora eseguite per il periodo contrattuale residuo dell’affidamento, oppure che il nuovo rapporto abbia la medesima durata (oltre che gli stessi contenuti) di quello originario, quale risultante dalla disciplina di gara, quando si tratti di un contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Analizzando poi la specifica vicenda, è necessario tenere conto dell’oggetto della gara a suo tempo bandita, riguardante un servizio sanitario da svolgere continuativamente nel tempo senza interruzione, e perciò la durata del processo non può andare a detrimento della parte vittoriosa. Illogico, quindi, quanto fatto dalla pubblica amministrazione, che ha stornato quanto già pagato all’originario aggiudicatario per le prestazioni già eseguite, così limitando il plafond disponibile per l’attivazione dei contratti a valle con la parte risultata poi vincitrice, riducendo la durata di tali contratti da sessanta mesi a poco più di tre anni.