Viaggio rivelatosi oggettivamente privo di interesse: rimborso integrale per il turista
In caso di scorretta esecuzione del contratto, il viaggiatore può essere integralmente rimborsato, anche se alcuni servizi gli sono stati forniti
Pacchetti turistici: in caso di scorretta esecuzione del contratto, il viaggiatore può essere integralmente rimborsato, anche se alcuni servizi gli sono stati forniti. Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza del 23 ottobre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali, analizzando uno specifico caso, hanno valutato come legittima la pretesa avanzata da due viaggiatori polacchi a fronte di una inesatta esecuzione dei servizi turistici così grave da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse.
In sostanza, i due viaggiatori polacchi sono partiti per un soggiorno ‘tutto compreso’ in un hotel a cinque stelle in Albania. Il giorno successivo al loro arrivo, però, sono stati svegliati dal rumore dei lavori di demolizione delle piscine dell’hotel, ordinati dalle autorità albanesi. I lavori sono proseguiti per quattro giorni, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, al termine dei quali le piscine, la passeggiata lungomare e la banchina pavimentata con accesso al mare erano completamente demolite. I viaggiatori hanno anche dovuto attendere a lungo in coda per avere i pasti e sono stati costretti a presentarsi fin dall’inizio del servizio, dato che il numero di pasti disponibili era limitato. Il servizio di ristoro del pomeriggio è stato inoltre annullato. Infine, negli ultimi tre giorni del soggiorno, sono iniziati dei nuovi lavori per l’aggiunta di un quinto piano all'hotel.
I viaggiatori hanno ovviamente presentato ricorso al fine di ottenere il rimborso integrale del prezzo del viaggio nonché il risarcimento del danno.
La patata bollente è stata affidata alle mani dei giudici europei, i quali ritengono che un viaggiatore abbia diritto al rimborso integrale del prezzo pagato non soltanto nel caso in cui tutti i servizi turistici non siano stati eseguiti o siano stati eseguiti in maniera scorretta, ma anche nel caso in cui, nonostante la fornitura di alcuni servizi, la loro esecuzione inesatta sia così grave da rendere il pacchetto turistico privo di oggetto e il viaggio oggettivamente privo di interesse per il viaggiatore.
In generale, la direttiva europea mira solo a ristabilire l'equilibrio contrattuale tra i viaggiatori e l’organizzatore di viaggi. Essa non consente, invece, di sanzionare l’organizzatore, in particolare imponendogli un risarcimento punitivo. Inoltre, al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra che la mancata esecuzione o l’inesatta esecuzione dei servizi turistici forniti è imputabile a un terzo ed è imprevedibile o inevitabile.
Secondo la direttiva, questa possibilità di sottrarsi alla responsabilità nei confronti del viaggiatore non dipende da un’eventuale colpa del terzo. Di conseguenza, tornando allo specifico caso, la direttiva osta alla legislazione polacca che impone all'organizzatore di viaggi di provare tale colpa.
Per quanto riguarda la questione se i lavori di demolizione possano essere considerati una circostanza inevitabile e straordinaria, che esonera l'organizzatore dall'obbligo di versare un risarcimento, i giudici rilevano che i lavori ‘incriminati’ nel caso specifico derivano da un atto di esercizio del potere pubblico. Orbene, tali atti sono generalmente adottati in modo trasparente e sono preceduti da una certa pubblicità. Perciò è necessario verificare se l’organizzatore di viaggi o il gestore dell'infrastruttura turistica fossero stati informati del procedimento che ha portato alla decisione di demolizione, o addirittura vi avessero partecipato, o ancora se fossero stati informati del contenuto di tale decisione prima della sua esecuzione. In presenza di tale partecipazione o informazione, la demolizione delle infrastrutture non può essere considerata imprevedibile. Di conseguenza, l'organizzatore non può essere esonerato dall'obbligo ad esso incombente di risarcire i viaggiatori.