Risarcimento per il trasportato che è proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa

Decisivo il richiamo alla normativa comunitaria, il cui obiettivo consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo – senza, dunque, distinzioni di sorta – di essere risarciti dei danni subiti

Risarcimento per il trasportato che è proprietario del veicolo privo di copertura assicurativa

Impossibile negare il risarcimento del danno da sinistro stradale al soggetto terzo trasportato che risulta essere proprietario del veicolo – coinvolto nell’incidente – privo di copertura assicurativa. E tale principio si applica anche agli eredi del soggetto trasportato i quali agiscano iure proprio per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Questi i paletti fissati dai giudici (sentenza numero 32720 del 16 dicembre 2024 della Cassazione), chiamati a prendere in esame lo scontro tra una compagnia assicurativa e i familiari di due vittime di un incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada ‘A1’ Milano-Napoli. Decisivo il richiamo alla normativa comunitaria, il cui obiettivo consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo – senza, dunque, distinzioni di sorta – di essere risarciti dei danni subiti. Di conseguenza, le norme interne dei singoli Stati non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile, ciò che si verificherebbe, precisano i giudici di Cassazione, se una normativa nazionale negasse al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno, essendo, in particolare, irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo, il conducente del quale abbia causato l’incidente, atteso che la finalità di tutela delle vittime impone che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo veicolo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente. Viene poi ribadita la necessità che la posizione giuridica del proprietario del veicolo che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero, sia assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente. Mentre l’unica distinzione ammessa dalla normativa dell’Unione Europea in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli è quella tra conducente e passeggero, nel senso che, escluso il conducente, tutti i passeggeri, anche quando siano proprietari del veicolo, devono avere una copertura assicurativa, sicché la persona che è assicurata per la guida del veicolo, ma che è anche passeggero di tale veicolo al momento dell’incidente, si trova in una situazione giuridica assimilabile a quella di qualsivoglia altro passeggero e va dunque posta sullo stesso piano dei terzi vittime dell’incidente. Inoltre, le disposizioni comunitarie ostano ad una normativa nazionale che consenta di negare ovvero di limitare in misura sproporzionata, in considerazione della corresponsabilità del passeggero nella causazione del danno subito, il risarcimento a carico dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, essendo irrilevante la circostanza che il passeggero interessato sia proprietario del veicolo.

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